Cassazione, “Autovelox, deve essere indicato anche il lato della carreggiata oggetto della rilevazione”

La Cassazione ha depositando l’ordinanza 23726/2018 che riguarda i nuovi apparecchi per la rilevazione della velocità dei veicoli che possono leggere  le infrazioni in entrambi i sensi di marcia. I controlli di velocità da remoto, precisa il Sole 24 ore, sono regolati da una serie di norme, tra cui l’articolo 4 del DI 121/2002 e l’articolo 2 del Dm Infrastrutture del 15 agosto 2007. L’ordinanza appena depositata impone all’ente proprietario della strada di preavvisare l’utente sulla presenza della postazione a congrua distanza da essa e sulle strade diverse da autostrade ed extraurbane principali, in base al decreto prefettizio che ne autorizza l’installazione.

Da ciò, secondo la Cassazione, deriva la conseguenza che è proprio questo decreto a fissare i requisiti da rispettare nel caso concreto. La recente ordinanza decreta che chi  ha autorizzato il posizionamento deve specificare anche il lato sul quale il rilevamento della velocità deve avvenire. Il caso è partito dal comune di Macchia d’Isernia dove l’ufficio legale, ora, non può più fare leva sul principio che la stessa Cassazione aveva affermato nella sentenza 10206/2013, dove si osservava che nessuna norma richiede alle Prefetture di specificare nei loro decreti anche il lato della strada e il senso di marcia.

Piuttosto, l’ordinanza di ieri stabilisce che quella pronuncia va interpretata nel senso che, quando il provvedimento della Prefettura scende nei particolari, i controlli «potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece» sulla carreggiata o corsia opposta non menzionate nel decreto. La vicenda con il recente provvedimento della Cassazione può ritenersi superato scegliendo un misuratore di velocità progettato per effettuare rilevazioni in entrambi i sensi di marcia o comunque installabile su un palo alto e quindi in grado di inquadrare buona parte dei trasgressori anche dal lato opposto al loro senso di marcia (rispettando comunque la condizione di mostrare la parte posteriore del veicolo, per non favorire indebitamente i mezzi che non hanno targa anteriore). Ma, con i criteri fissati oggi dalla Cassazione, questa flessibilità di utilizzo deve comunque fare i conti con i provvedimenti di autorizzazione del  prefetto e dall’ente proprietario della strada.

Cassazione, “Autovelox, deve essere indicato anche il lato della carreggiata oggetto della rilevazione”

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