Requisiti per cittadinanza italiana, così la Suprema Corte di Cassazione

La S.C. di Cassazione, Prima Sezione civile, con la sentenza n. 12380 del 17/05/2017, ha affermato che l’art. 4, comma 2, della L. n. 91/1992 – che consente allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età di chiedere la cittadinanza italiana – va interpretato nel senso che occorre una residenza in Italia, da un lato, effettiva e non formale, e, dall’altro, non in violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione ed il soggiorno degli stranieri.

L’art. 4 della L. n. 91/1992 dispone testualmente al comma 2 che “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

Orbene, la condizione dettata dalla norma relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno, deve essere interpretata avuto riguardo all’avverbio “legalmente”, da intendersi come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri.

L’utilizzo di tale avverbio – del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione giuridica della residenza, così come enunciata sia dall’art. 43 c.c. che dall’art. 138 c.p.c. – ha richiesto l’intervento chiarificatore del Legislatore che, facendo prevalere il criterio dell’effettività della residenza rispetto alla mera residenza anagrafica, all’art. 33 del D.L. n. 69/2013 rubricato “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia”, convertito dalla L. n. 98/2013, ha disposto che: “1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. 2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data. … omissis …”.

In buona sostanza, ai fini del riconoscimento della cittadinanza ex art. 4 della L. n. 91/1992, spetta al Giudice di merito, in ossequio al potere dovere istruttorio officioso, accertare – sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio – la residenza effettiva dello straniero e la sua permanenza continuativa nel territorio italiano.

 

di Domenico La Teana

 

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