Ma cosa cambia con il nuovo riordino per le pensioni delle Forze Armate delle Forze di Polizia?

È sempre molto difficile e complicato riuscire a comprendere l’esistenza di reali vantaggi e i meccanismi che agiscono sul calcolo degli stipendi e quanto questo influenza il calcolo delle pensioni.

A rendere più chiara questa complessa materia ci prova “money.it” che con un suo articolo pubblicato nei giorni scorsi prova a far luce sull’argomento evidenziando quale novità introdotte dal riordino producono degli effetti sul sistema pensionistico delle Forze Armate.

Secondo la Direzione Generale della Previdenza Militare, che il riordino delle carriere delle Forze Armate abbia comportato dei vantaggi sullo stipendio (anche se molti dipendenti del comparto sicurezza sono ancora in attesa dell’adeguamento dei parametri) non è più un segreto.

Ma cosa cambia per la pensione delle Forze Armate adesso che la riforma dei ruoli e delle carriere è entrata in vigore? La risposta a questa domanda ci viene data dalla stessa Direzione Generale della Previdenza militare, la quale ha pubblicato una circolare (anticipata da Infodifesa.it) con tutte le spiegazioni necessarie per capire quali riflessi pensionistici avrà il riordino dei ruoli e delle carriere.

Come comunicato dalla Direzione Generale della Previdenza militare sono gli articoli 1, 10 e 11 del testo del riordino delle carriere delle Forze Armate e di Polizia ad introdurre delle importanti novità per quel che riguarda la previdenza militare.

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Vediamo nel dettaglio quali sono queste novità e cosa aspettarsi per il proprio trattamento previdenziale.

Moltiplicatore anche per le Forze Armate

Una delle novità più importanti riguarda l’estensione dello strumento del moltiplicatore – fino allo scorso anno riconosciuto solo alle Forze di Polizia – anche per le Forze Armate.

Di conseguenza anche il personale militare che dal 7 luglio 2017 si trova nella posizione ausiliaria ed ha un trattamento previdenziale calcolato – sia per intero che solo per una parte – con il sistema contributivo, può scegliere in alternativa al collocamento in ausiliaria per l’incremento del montante individuale contributivo.

 

Per ricorrere al moltiplicatore, quindi, sono necessari gli stessi requisiti previsti per il collocamento nella posizione dell’ausiliaria. Nel dettaglio, si può ricorrere al diritto di opzione quando:

  • si è raggiunto il limite di età previsto per il proprio ruolo – o grado – di appartenenza;
  • tramite domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri che hanno maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;
  • tramite domanda per chi ha prestato almeno 40 anni di servizio come effettivo delle Forze Armate;
  • tramite domanda, per chi ha maturato i requisiti necessari per la pensione di anzianità ma si trova a meno di 5 anni dal raggiungimento del limite di età;
  • tramite domanda da chi ha appena terminato un mandato triennale per le Autorità di Vertice.

Nessuna novità invece per chi, nonostante abbia raggiunto il limite di età indicato, non è in regola con i requisiti psico-fisici per il collocamento in ausiliaria. Per loro l’unica opzione è quella dell’incremento figurativo.

Calcolo della quota incrementale

Per le Forze Armate che decidono per la maggiorazione incrementale, verrà utilizzato il coefficiente di trasformazione al montante individuale di contribuzione.

Un parametro complesso, risultante dalla somma delle seguenti voci:

  • effettivo accantonamento contributivo riferito alla retribuzioni percepite tra il 1°gennaio del 2012 e l’ultimo giorno di servizio;
  • incremento di 5 volte della base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata del 33% (aliquota di computo).

Inoltre, nella circolare della Direzione Generale della Previdenza militare viene specificato che trattandosi di una misura alternativa l’ammontare del montante contributivo non può far parte del sistema del “doppio calcolo”, il quale impedisce di maturare con il sistema contributivo un trattamento superiore a quello che sarebbe stato previsto in caso di sistema retributivo.

Indennità ausiliaria

L’articolo 1 del testo del riordino, stabilisce che “il personale militare permane in ausiliaria per il periodo di 5 anni”. Di conseguenza il termine di 5 anni per l’ausiliaria è stato generalizzato.

Questo termine si applica anche per il personale che prima dell’entrata in vigore della riforma era già posto in congedo? Sì, poiché questi vedranno prolungata la permanenza in ausiliaria fino al raggiungimento dei 5 anni previsti.

Ciò rende necessario per il personale che si trova in posizione ausiliaria la riliquidazione dell’indennità prevista, adeguando l’importo spettante alle variazioni degli emolumenti per i pari grado in servizio. Questi, d’altronde, costituiscono il minuendo per il calcolo del rapporto differenziale necessario per quantificare l’importo dell’indennità.

Il ricalcolo verrà attuato tenendo conto delle seguenti scadenze, indicate dalla circolare della Direzione Generale della Previdenza Militare:

  • 1° gennaio 2017: aggiornamento per coloro che, con decorrenza al 31 dicembre 2016, rivestono il grado di primo Maresciallo e gradi corrispondenti alla qualifica di “Luogotenente”. Sempre per questa data è previsto l’aggiornamento dell’importo dell’indennità operativa di base;
  • 1° ottobre 2017: ricalcolo dell’indennità ausiliaria utilizzando come primo termine per la differenza il nuovo stipendio parametrale attribuito al pari grado in servizio dello stesso ruolo;
  • 1° gennaio 2018: per gli Ufficiali Generali e gli Ufficiali Superiori il ricalcolo verrà attuato utilizzando come minuendo uno stipendio “virtuale” determinato con il criterio dell’inquadramento.

L’importo dell’indennità ausiliaria

Nella circolare della Direzione Generale vengono poi ribadite le modalità per il calcolo dell’indennità ausiliaria che spetta al personale militare. Nel dettaglio, questo viene calcolato:

  • il 70% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e anzianità per coloro che sono stati collocati in ausiliaria antecedentemente al 1° gennaio 2015;
  • il 50% del risultato precedente per quello che invece a decorrere dal 1°gennaio 2015 è collocato in congedo e transitato nella posizione ausiliaria.

Assegni una tantum e TFS

Il riordino delle carriere riconosce alla Forze Armate e di Polizia diversi assegni una tantum. Questi essendo assegni accessori sono pensionabili per la parte eccedente l’incremento della base pensionabile del 18%.

Per quanto riguarda il TFS (Trattamento di fine servizio) per il personale militare che per effetto dell’opzione si trova collocato direttamente nella riserva restano ferme le vigenti disposizioni in materia previdenziale correlate alle cessazioni per limiti di età o equiparate.

Ma cosa cambia con il nuovo riordino per le pensioni delle Forze Armate delle Forze di Polizia?