Pensione anticipata flessibile con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (Quota 103)

Aggiornamento delle procedure di liquidazione

Inps ha aggiornato le procedure per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS nonché alla Gestione separata.

Si ricorda che i requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi) devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 

Il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito nel corso del 2023, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra:

  • dopo un periodo di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023; 
  • dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 1, comma 2 – decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023.

Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l’anno solare.

Pensione anticipata flessibile con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (Quota 103)

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