Negli ultimi due anni, nonostante le difficoltà legate alla diffusione del Covid-19, non è mancata la voglia di salutare il nuovo anno in arrivo con i tradizionali fuochi di Capodanno.
Ai classici giochi pirotecnici legali e regolarmente venduti negli esercizi commerciali, si affiancano purtroppo i “botti” illegali che, oltre a non avere le regolari certificazioni, sono pericolosi per l’incolumità di chi li utilizza o di chi è vicino alla zona dell’esplosione.
Per orientarci e fare un acquisto in sicurezza sul sito www.poliziadistato.it alcuni consigli.
Il primo punto di riferimento è il marchio CE. L’apposizione del sigillo garantisce che il prodotto abbia superato l’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato.
Oltre alla “Marcatura CE”, sui fuochi artificiali deve essere apposta una delle categorie previste dalla normativa (“F1”, “F2”, “F3”, “F4”). Si tratta di indicazioni che attestano il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti; in base ad esse si può determinare chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio. (Per approfondire la normativa relativa ai fuochi d’artificio si può consultare la pagina dedicata a questo argomento).
È importante ricordare che anche i giochi pirotecnici autorizzati e in libera vendita devono comunque essere sempre utilizzati con la massima cautela, seguendo le istruzioni allegate e nel rispetto delle eventuali ordinanze dei sindaci, che in molte città italiane limitano o vietano l’utilizzo dei fuochi artificiali.
Attenzione poi all’utilizzo da parte dei minori di qualunque tipo di gioco: deve esser sempre effettuato con la supervisione di un adulto: solo così ci si potrà assicurare un Capodanno in sicurezza.
1 – Inquadramento normativo
Con il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 l’Italia ha recepito la Direttiva dell’UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici. L’art. 3 del citato D. Lgs. individua sostanzialmente tre macro aree ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie:
– la macro area dei “Fuochi di artificio”, che si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle “F1”, “F 2”, “F3”, “F4”;
– gli articoli pirotecnici “Teatrali”, che si distinguono in “T1” e “T2”;
– gli “altri articoli Pirotecnici” individuati dalle sigle “P1” e “P2”.
2 – Quali prodotti si possono trovare sul mercato – Il marchio CE
L’applicazione dell’art. 34, comma 4, del richiamato d. lgs. 123/2015 ha fatto decadere, alla data del 4 luglio 2017, la validità dei provvedimenti di riconoscimento e classificazione dei prodotti pirotecnici rilasciati dal ministero dell’Interno, ex art. 53 del T.U.L.P.S.
Pertanto, dal 5 luglio 2017, tutti i “fuochi artificiali” destinati ai consumatori, devono essere obbligatoriamente muniti della marcatura CE.
L’apposizione di tale marchio garantisce che il prodotto abbia superato l’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato.
3 – Chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio
Oltre alla “Marcatura CE”, sui fuochi artificiali deve essere apposta una delle citate categorie previste dalla vigente normativa (“F1”, “F2”, “F3” ed anche “F4”). Si tratta di indicazioni che attestano il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti; in base ad esse si può determinare chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio.
La categoria “F1” ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati. Sono ricompresi in questa categoria i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione. È vietata la vendita di tali prodotti ai minori di anni 14 (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).
La categoria “F2” ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici. La vendita è consentita soltanto ai maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di identità in corso di validità (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).
La categoria “F3” ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana. La vendita è consentita ai maggiori di anni 18 titolari di licenza di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto rilasciato ai sensi dell’art. 55 T.U.L.P.S. dal Questore (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).
Discorso a parte merita la categoria “F4” che ricomprende i “fuochi d’artificio” che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Riservati ai soli cd. “pirotecnici abilitati” e cioè a coloro i quali risultano possessori di una specifica abilitazione certificata dal Prefetto, previo esame effettuato davanti ad una Commissione Tecnica appositamente costituita allo scopo, questi particolari prodotti sono altamente pericolosi e la loro vendita è assolutamente vietata al pubblico indistinto (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).
4 – Dove si possono acquistare i fuochi d’artificio
a) Gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S.
Presso gli esercizi di minuta vendita, muniti di licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S., il consumatore può acquistare i fuochi d’artificio appartenenti alle categorie “F1”, “F2” ed “F3”.
Il venditore è tenuto a verificare i titoli ed i documenti necessari per l’acquisto e, con riferimento ai soli prodotti classificati “F3”, è tenuto ad annotarne gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S.
Negli esercizi di minuta vendita il pubblico indistinto può acquistare, altresì, anche altre tipologie di articoli recanti il marchio CE, purché NON professionali, e quindi appartenenti alle categorie “P1” e “T1”.
b) Esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di P.S. e presso aree pubbliche (c.d. ambulanti)
Presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S. (quali, ad esempio, i tabaccai, le cartolerie, i supermercati, ecc.) e presso le rivendite ambulanti, è consentita la vendita di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
1) articoli pirotecnici della categoria F1;
2) articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;
3) articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
– petardi
– petardi flash
– doppio petardo
– petardo saltellante
– loro batterie e combinazioni;
3.2) artifici del tipo:
– sbruffo
– mini razzetto
– razzo
– candela romana
– tubi di lancio (tubi monogetto)
– loro batterie e combinazioni;
4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
4.3) bengala a bastoncino;
4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150;
4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
4.8) dispositivi lancia coriandoli;
4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.
5 – Obblighi del consumatore finale
Esistono degli obblighi a cui devono sottostare coloro i quali acquistano dei fuochi d’artificio.
Prima di affrontarli nel dettaglio, va segnalato che la normativa europea correlata al citato marchio CE trova applicazione sul nostro territorio nazionale solo per la vendita e il trasporto del materiale pirotecnico, ma non anche per le modalità di custodia, stoccaggio e deposito.
Ciò comporta che coloro che acquistano fuochi d’artificio marcati CE presso le rivendite autorizzate (siano esse munite di licenza di P.S. o no) debbano prestare particolare attenzione per non incorrere in violazioni sui quantitativi di materiali esplodenti detenibili presso le abitazioni private.
Al riguardo, la norma a cui si deve fare riferimento sono l’art. 38 del T.U.L.P.S. e l’art. 97 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Nello specifico, l’art. 38 del T.U.L.P.S. prevede la regola generale per cui, chiunque detenga materiale esplodente (e quindi anche fuochi d’artificio) debba farne denuncia, entro le 72 ore successive, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri.
Il primo comma dell’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., tuttavia, fissa un’eccezione a detta regola stabilendo che:
“Omissis… Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata”.
Ma come fare a determinare quali fuochi artificiali marcati CE, appartenenti alle citate sigle europee “F1” “F2” “F3” “P1” “T1”, per cui è ammessa la vendita, ricadono negli appena richiamati “… prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D) …. e della categoria 5), gruppo E)”.
Viene in soccorso, a tal fine, la c.d. “tabella di equiparazione”, di cui all’Allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Interno 9 agosto 2011 – come modificato dai successivi D.M. del 3 aprile 2012 e del 4 giugno 2014, che, comparando i prodotti pirotecnici recanti il marchio CE alle corrispondenti categorie italiane previste dall’art. 82 Reg. T.U.L.P.S., facilita l’individuazione delle corrette modalità di deposito sulla base della normativa italiana.
In realtà, tale operazione non risulta di facile e immediata fruizione per chi non possiede una specifica competenza in materia e, pertanto, per comprendere se gli artifici appena acquistati possono ricadere o meno nella V categoria nazionale gruppi “D” ed “E”, che fruiscono delle esenzioni sopra indicate, si suggerisce sempre di chiedere informazioni dettagliate e preventive al rivenditore.
A puro titolo di esempio, tuttavia, si tenga presente che, al netto di eventuali illeciti amministrativi e/o penali da parte dei rivenditori, se ci si limita ad acquistare un quantitativo inferiore ai 5 Kg di artifici marcati CE presso supermercati, cartolerie e tabaccherie (cfr. sopra 4 lett.b), non c’è l’obbligo di espletare alcuna formalità presso l’Autorità di pubblica sicurezza, in quanto tutti gli articoli venduti in tali esercizi, così come dagli ambulanti, ricadono sempre nella V categoria nazionale gruppo D o gruppo E.
Si raccomanda, in conclusione, di non acquistare prodotti che, pur provvisti della marcatura CE, risultino mancanti di etichette recanti le sigle delle categorie europee, ovvero abbiano etichette incomplete o manomesse, e di segnalare la presenza di tali prodotti alle Forze di polizia.
Resta in capo all’utilizzatore finale, infine, l’obbligo di utilizzare i fuochi d’artificio secondo le modalità d’impiego riportate sulla confezione minima di vendita e si rammenta che l’accensione dei fuochi da utilizzarsi all’aperto, ove non configuri la realizzazione di uno spettacolo da autorizzare ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S., non può avvenire “… in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa” secondo quanto disposto dal medesimo articolo
Per un approfondimento sui profili riguardanti le limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici, si fa rinvio alla circolare 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS del 10 maggio 2019.