Smart working? Si ma con strumenti e rete dell’Amministrazione

Il dipendente pubblico in smart working dovra’ alternare il lavoro agile con quello in presenza in modo che il lavoro in ufficio sia comunque prevalente. Così sulle linee guida che riguardano il lavoro a distanza presentate ieri ai sindacati dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. La modalita’ agile deve garantire “l’invarianza dei servizi resi all’utenza” e quindi l’efficacia del servizio.

Brunetta ha parlato di “grande passo avanti verso il lavoro agile strutturato” e ha ricordato che le 32mila amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 31 gennaio per preparare i Piani, ovvero i piani integrati di attivita’ e organizzazione che conterranno anche i progetti sul lavoro agile. Intanto procede speditamente il confronto per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali che anche sullo smart working fara’ da apripista per gli altri contratti.

Secondo l’ultima bozza presentata ai sindacati le differenze tra lavoro agile e quello da remoto avra’ più vincoli sul fronte dell’orario e della sede di lavoro ma anche tutele maggiori per quanto riguarda riposi, straordinari e buoni pasti – non previsti nelle giornate di lavoro agile.

Il prossimo incontro tra Aran e sindacati e’ previsto per martedi’ 26. In pratica quindi saranno le singole amministrazione a valutare quanti lavoratori potranno fare smart working a seconda delle tipologie di lavoro e di servizi ma se il lavoro in ufficio deve essere prevalente in un mese su 22 giorni lavorativi non dovrebbe essere possibile per un dipendente fare piu’ di 10 giorni in smart.

Nelle linee guida si chiarisce anche che la durata della fascia di inoperabilita’ – la nota disconnessione – deve essere almeno di 11 ore consecutive cosi’ come previsto dal contratto “per il recupero delle energie psicofisiche“. Per fare lavoro agile sara’ necessario fare un accordo individuale con l’amministrazione di appartenenza per iscritto nel quale deve essere fissata la durata dell’accordo, la modalita’ di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, le modalita’ di recesso e i tempi di riposo.

Andranno poi definite le modalita’ di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione agile. La prestazione lavorativa in modalita’ agile e’ svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dal contratto nazionale di lavoro. Il dipendente puo’ comunque richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle leggi quali i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali o quelli della legge 104/1992.

Non e’ invece possibile nelle giornate di lavoro agile fare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato e lavoro svolto in condizioni di rischio.

Nelle linee guida c’e’ un capitolo dedicato alle condizioni tecnologiche necessarie per questa modalita’ di lavoro nel quale si sottolinea che il lavoratore non puo’ usare la linea domestica per ragioni di servizio. “Si deve fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica. Per accedere alle applicazioni del proprio ente puo’ essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro. In nessun caso puo’ essere utilizzato una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attivita’ di servizio“.

Infine le linee guida del ministero sottolineano le differenze con il lavoro da remoto che mantiene i vincoli di orario anche se prestato “in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente e’ assegnato“. Si realizza con dispositivi forniti dall’amministrazione e puo’ essere svolto come telelavoro domiciliare, o come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.

Smart working? Si ma con strumenti e rete dell’Amministrazione