Mensa scolastica a Colleferro: TUTTO DA RIFARE! Tar-Lazio: “..si possono mandare i figli  a scuola con il pasto portato da casa..”

(di Emanuela Ricci) Su una testata locale di Colleferro, Cronache Cittadine, è stato pubblicato un articolo: “Bufera nelle scuole. Mensa con cibo scadente e costi sproporzionati. Genitori sul piede di guerra. Lunedì il Sindaco incontra l’azienda con la Asl…”

La testata colleferrina ha reso pubblica una problematica non molto pubblicizzata ma, da mesi nota al corpo docente e ai genitori degli alunni che frequentano le scuole pubbliche dove esiste un servizio mensa. Diverse sono state le denunce dei genitori anche via pec, indirizzate al Comune e alle Scuole interessate: non hanno mai ricevuto alcuna risposta !!! Al riguardo, si rammenta che: “… chiunque ha diritto di scrivere a un’amministrazione pubblica e di ricevere risposta cortese, univoca e in tempi certi. L’omessa risposta, infatti, rappresenta una violazione dei doveri d’ufficio ed è sanzionabile penalmente (art. 328 codice penale, così come modificato dall’art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86, e ribadito dalla giurisprudenza, ex multis, dalla Cassazione penale, sez. VI, 4 ottobre 2001, n. 41645)“.

Le testimonianze dei genitori

Nonostante l’alternanza tra due ditte private, riferiscono alcuni genitori, la qualità del servizio mensa non è mai stata adeguata difettando di qualità e quantità, rispetto al prezzo di 5 euro a pasto richiesto. Vogliamo vederci chiaro sulla provenienza e qualità del cibo che viene servito ai nostri figli. E, soprattutto, come viene conservato, dove viene cucinato e come viene trasportato.

Alcuni docenti, in maniera superficiale e senza alcun diritto giuridico, hanno proibito agli alunni di consumare il pasto portato da casa”, chiosa una mamma.

E’ obbligatorio il servizio mensa?

Sembra di assistere a scene di un film il cui copione è stato scritto male, ovvero chi era deputato a scriverlo non conosceva le norme e la giurisprudenza che al riguardo è chiara e lapidaria. Cerchiamo di fare chiarezza.

Il servizio mensa è obbligatorio nelle scuole? Si può obbligare le famiglie a lasciare i bambini a mangiare a mezzogiorno con i compagni? Se un genitore non ha scelta, se non gli viene consentito di trovare un’altra soluzione per il pranzo, è obbligatorio pagare la mensa scolastica? Oppure si è liberi di trovare anche una soluzione intermedia, come quella di mandare il bambino a scuola con il pranzo preparato a casa? Molto interessante l’approfondimento fatto su laleggepertutti.it da Carlos Arija Garcia.

Recentemente, ci sono state delle sentenze contraddittorie sul potere della scuola di imporre il servizio alle famiglie. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse in un modo e, successivamente, il Tar del Lazio in un altro.

Prima di tutto, bisogna dire che non esiste alcuna legge che imponga ad una famiglia di iscrivere il proprio figlio alla mensa scolastica. Si tratta, dunque, di un servizio opzionale a cui i genitori possono aderire perché non hanno alternative per far mangiare il bambino a mezzogiorno oppure possono non aderire perché, ad esempio, al pranzo del figlio ci pensano i nonni o il genitore che non lavora o è in smart working.

Detto questo, può capitare che una famiglia non abbia a mezzogiorno un punto d’appoggio per far mangiare il proprio figlio, ad esempio perché i genitori lavorano distanti da casa e non fanno in tempo a rientrare per il pranzo, perché non ci sono i nonni oppure non sono in condizioni fisiche di badare ai nipotini. Il padre e la madre, dunque, si trovano nelle condizioni di dover lasciare il figlio a scuola durante la pausa pranzo. Ma non è detto che, economicamente, se lo possano permettere.

Ci sarebbe quella soluzione intermedia a cui si faceva cenno poco fa: la possibilità di dare al bambino il cibo in un contenitore quando esce di casa la mattina affinché lo consumi a scuola a mezzogiorno. È possibile? Il figlio si può portare il pranzo da casa a scuola?

Nel 2019, una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione – Cass. SS.UU. sent. n. 20504/2019 – lo aveva escluso in modo assoluto. Tale diritto, secondo la Suprema Corte, non esiste quando la scuola eroga il servizio mensa. Spiegano i giudici: «Un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado», poiché «sarebbe un’impropria ingerenza dei privati nella gestione di un servizio che, per come organizzato dall’amministrazione scolastica, non prevede da parte del personale docente la vigilanza degli alunni che pranzano con il pasto domestico». Nella sentenza si legge ancora che i bambini devono mangiare a mensa perché quello è il luogo in cui viene realizzata «un’educazione all’alimentazione».

Senonché, un anno dopo, il Tar del Lazio ha ribaltato la situazione, accogliendo il ricorso di un gruppo di genitori ai quali veniva impedito – come stabilito dalla Cassazione – di mandare i figli a scuola con il pranzo preparato in casa. Secondo la sentenza dei giudici amministrativi – Tar Lazio sent. n. 1576/2020 – non è lecito imporre la fruizione della mensa scolastica, per il fatto che non si tratta di un servizio pubblico locale indispensabile e imprescindibile per la vita della collettività. Piuttosto – fa notare il Tar – si configura come un servizio «a domanda individuale», come peraltro sancito dalla legge – DM del 31.12.1983: «Per servizi pubblici a domanda individuale – si legge nel decreto ministeriale del 1983 – devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale».

In conclusione, e secondo il Tar del Lazio, i bambini possono consumare a scuola e nel locale adibito a mensa il cibo portato da casa, purché – ed è tutt’altro che un dettaglio – non lo condividano con i compagni e non venga mescolato con le pietanze previste dal servizio scolastico.

Come abbiamo visto nel passaggio del decreto riportato prima, il servizio di mensa scolastica rientra tra quelli erogati a richiesta dell’utente e non dichiarati gratuiti per legge nazionale o regionale. Significa che il servizio ha un costo e che chi decide di fruirne deve pagare.

Che succede, però, se una famiglia non riesce ad affrontare la retta della mensa e non ha la possibilità di far mangiare fuori dalla scuola il proprio figlio? Una delle soluzioni l’abbiamo appena vista: il bambino può portarsi il cibo da casa. Se ciò non avviene ed il pagamento non viene effettuato, la scuola deve attivarsi per recuperare le somme, ricordando ai genitori il loro obbligo di pagare, soprattutto quando si è di fronte ad un caso di dimenticanza o di malavoglia di aprire il portafoglio e non di problemi economici della famiglia.

Approfondimenti

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 13 dicembre 2019, n. 14368

La scelta di interdire il consumo di cibi portati da casa (attraverso lo strumentale e previsto divieto di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti diversi da quelli somministrati dalla refezione scolastica) limita una naturale facoltà dell’individuo afferente alla sua libertà personale e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare: scelta che – salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro – è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all’interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici.

Deve essere pertanto riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa il diritto a frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare.

I pasti di preparazione domestica, al pari delle merende del mattino, costituiscono un’estensione dell’attività di preparazione alimentare familiare autogestita, senza intervento di terzi estranei al nucleo familiare; la preparazione di questi è un’attività non assoggettata alle imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e relativi controlli ufficiali (Reg. C.E. n. 178/2004, C.E. n. 852/2004 n. 882/2004), non è soggetta a forme di autorizzazione sanitaria, né a forme di controlli sanitari, e ricade completamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, sia per quanto concerne la preparazione, sia per ciò che attiene la conservazione ed il trasporto dei cibi in ambito scolastico.

La sola competenza del dirigente e del corpo docente è quella che passa attraverso la vigilanza sui minori, volta ad evitare che vi siano scambi di alimenti, la stessa identica funzione che, presumibilmente, dovrebbero assolvere anche durante gli intervalli del mattino.

Mensa scolastica a Colleferro: TUTTO DA RIFARE! Tar-Lazio: “..si possono mandare i figli a scuola con il pasto portato da casa..”

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