Conti dormienti, Corte Conti: possono essere reclamati da aventi diritto

Relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

Le entrate del Fondo non costituiscono vere e proprie riserve pubbliche perché possono essere reclamate dagli aventi diritto (titolari o successori mortis causa) entro il termine di prescrizione ordinaria decennale attraverso una procedura di accertamento essenzialmente priva di profili discrezionali”.

È quanto rileva la Sezione centrale di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nella relazione riguardante il fondo “rapporti dormienti”, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha, tra l’altro, verificato se la finalità perseguita dal legislatore – quella di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie – sia stata realizzata attraverso l’utilizzo delle risorse devolute al fondo a cui confluiscono gli importi dei depositi cosiddetti “dormienti”.

È incongruente la circolare del Mef con cui si è disposto che il termine prescrizionale per la restituzione degli importi dei conti dormienti agli aventi diritto inizia a decorrere nuovamente dalla devoluzione delle somme dei rapporti estinti all’entrata del bilancio dello Stato – si legge nella relazione – Le risorse congelate per un tempo indefinito hanno arrecato un doppio danno per le vittime sia in termini di frode subita che di aleatorietà nel risarcimento A tal proposito, è auspicabile un intervento normativo chiarificatore”.

“L’ingente costo, che incide sul fondo, sostenuto per il personale dalla concessionaria Consap, non è apparso giustificato in relazione sia al numero delle unità annualmente assegnate, sia alla relativa percentuale lavorativa, anche attesa la mancanza di una peculiare caratteristica tecnica. Gli obblighi di indennizzo previsti dalla normativa più recente, finalizzata alla tutela dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio economico da parte delle banche finite in default, impongono un notevole impegno dell’amministrazione finanziaria nel darvi compiuta attuazione, al fine di non reiterare le criticità rilevate nella gestione del Fondo istituito nel 2006”.

“È da considerarsi peraltro – osserva la Corte – che successivi interventi legislativi hanno destinato cospicua parte di tali proventi ad altre finalità come la social card, la ricerca scientifica, Alitalia, il fondo di ristoro finanziario, Fir)”.

La Sezione conclude affermando che: “Sui rapporti potenzialmente dormienti è necessario dare vita, anche attraverso l’utilizzo dell’anagrafe tributaria, a una serie di action plan per rafforzare le attività di riscontro dei decessi e l’identificazione e ricerca dei beneficiari al fine di escludere l’ipotesi di ‘dormienza’”.

Conti dormienti, Corte Conti: possono essere reclamati da aventi diritto